La legge n. 12 del 11 febbraio 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (19G00017)” c.d “Decreto Semplificazioni” (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019) è rivoluzionaria per il panorama giuridico italiano ed il suo futuro.
La legge infatti introduce una definizione di “Tecnologie basate su registri distribuiti” e di “smart contract” accogliendo queste tecnologie sul piano giuridico.
La legge definisce «tecnologie basate su registri distribuiti» (distributed ledger technologies più comunemente conosciute come blockchain) le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
Definisce inoltre «smart contract» come un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o piu’ parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L’aspetto più rivoluzionario della legge consiste quindi nel determinare che gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta.
Un ulteriore aspetto riguarda la previsione che “la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014″. Essenzialmente dando effetto legale a tali tecnologie: i documenti informatici registrati su registri distribuiti potranno essere usati quali prove risultando utili in quei settori dove può essere fondamentale provare che una data azione è avvenuta ad una certa data ed ora.
Una risposta a “L’Italia stabilisce il valore legale del blockchain e degli smart contracts”
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