Gli incentivi alle startup e PMI italiane e lo startup hub di KWM Italy

KWM Italy team

[Foto: Partner Stefania Lucchetti (centro), associate Pietro Boccaccini (destra) e Alessandro Morleo (sinistra)]

KWM Italy Startup Hub

Data l’importanza sempre maggiore che le “start-up innovative” e le “PMI innovative” rivestono all’interno del tessuto economico italiano, King & Wood Mallesons Italy (KWM Italy) ha lanciato un nuovo portfolio di assistenza legale denominato KWM Italy Startup Hub.

Questo servizio legale è diretto a solide “start-up innovative” e “PMI innovative” che stanno avviando le proprie attività o che intendono strutturare meglio attività già avviate al fine di un’ulteriore crescita.

Lo Startup Hub è composto da un team specializzato in diritto commerciale, diritto societario e diritto informatico rappresentato dal partner KWM Italy Stefania Lucchetti, che ha oltre due decenni di esperienza nell’assistere aziende tecnologiche e in particolare start-up, dall’associato KWM Italy Pietro Boccaccini e dal praticante KWM Italy Alessandro Morleo.

“Italy’s Startup Act” – L’avvio di start-up e PMI

L’Italia è all’avanguardia nella regolamentazione delle start-up e delle PMI. E’ stato predisposto un ampio quadro normativo a favore di questo tipo di società, senza imporre restrizioni settoriali o legate all’età, come accade di consueto in altre legislazioni nazionali. I nuovi strumenti e le agevolazioni coprono l’intero ciclo di vita dell’impresa innovativa: dalla sua costituzione alle fasi di crescita, sviluppo e maturità.

Il primo atto legislativo su questo tipo di società è rappresentato dal decreto legge 179/2012 (il cosiddetto “Decreto Crescita 2.0”) che può essere opportunamente definito “Italy’s Startup Act”. Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, i.e. la “start-up innovativa”.

La policy sulle “start-up innovative” è stata rafforzata negli ultimi anni da diversi interventi legislativi: provvedimenti quali il decreto legge 76/2013 (il cosiddetto “Decreto sul lavoro”) che amplia il bacino di start-up idonee alle misure agevolate, il decreto legge 3/2015 (il cosiddetto “Investment Compact”) che introduce le “PMI innovative” e la legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016), che introduce incentivi e agevolazioni fiscali per questi tipi di società.

Dalla loro introduzione nell’ordinamento italiano e grazie alla costante attenzione del legislatore con numerose e pervasive azioni regolatorie, “start-up innovative” e “PMI innovative” sono cresciute significativamente e oggi non sono più considerate una nicchia di realtà poiché esprimono oltre 2 miliardi di euro di fatturato totale e offrono circa 50 mila posti di lavoro.

“Start-Up innovativa

Da un punto di vista commerciale, una start-up è l’inizio di una qualsiasi iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo di un nuovo business. Secondo la legge italiana (vale a dire il decreto legge 179/2012), per “start-up innovative” si intendono le società di capitali, comprese le cooperative, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato né su un sistema di negoziazione multilaterale. Queste imprese devono inoltre soddisfare requisiti imposti dalla legge, e.g. essere di nuova costituzione o essere operative da meno di 5 anni, avere un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di Euro, avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di beni o servizi innovativi di alto valore tecnologico, ecc.

PMI innovativa

Come suddetto, il decreto legge 3/2015 (il cosiddetto “Investment Compact”) ha introdotto un nuovo tipo di società, i.e. le “PMI innovative”, e ha esteso loro la maggior parte delle agevolazioni previste per le “start-up innovative”. Le “PMI innovative” sono imprese con meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo che non supera i 43 milioni di Euro; inoltre, devono soddisfare altri requisiti, come la costituzione come società di capitale anche in forma cooperativa, le azioni della società non possono essere quotate in un mercato regolamentato, l’ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione registrati nel registro dei revisori dei conti ecc.

Le “PMI innovative” operano nel campo della tecnologia dell’innovazione, indipendentemente dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione. Il raggiungimento dello status di “PMI innovativa” può rappresentare una naturale prosecuzione del percorso di crescita e rafforzamento di una “start-up innovativa”.

Agevolazioni previste dall’“Italy’s Startup Act”

Le principali agevolazioni accordate alle “start-up innovative” e alle “PMI innovative” dalla normativa italiana sono le seguenti:

  • Costituzione digitale e gratuita: Le “start-up innovative” possono scegliere di redigere l’atto costitutivo (e le sue successive modifiche) per mezzo di un modello standard Il documento può essere firmato utilizzando una firma digitale: i.e. l’intera procedura può essere eseguita online attraverso una piattaforma dedicata e, come ulteriore vantaggio, il suo utilizzo è gratuito. Da notare comunque che tale procedura rimane volontaria: è sempre possibile costituire un S.r.l. per atto notarile, registrandola successivamente nella sezione speciale del Registro;
  • Taglio alle spese: Le “start-up innovative” e le “PMI innovative” sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo dovuta alla registrazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Inoltre, le “start-up innovative” sono esentate dal pagamento della quota annuale solitamente dovuta alle Camere di Commercio;
  • Gestione societaria flessibile: Le “start-up innovative” e le “PMI innovative” costituite in forma di S.r.l., sono dotate di alcune particolarità che implicano cambiamenti radicali nella struttura finanziaria della S.r.l. (g. creare categorie di quote con diritti specifici, offrire al pubblico quote di capitale, ecc.) che rendono tali società più simili ad una S.p.A.;
  • Copertura delle perdite: In caso di perdite, mentre le società ordinarie devono ridurre il capitale entro l’esercizio successivo, le “PMI innovative” e le “start-up innovative” possono farlo due esercizi finanziari dopo aver subito le perdite;
  • Disciplina giuslavoristica su misura nelle “start-up innovative“: In generale, le “start-up innovative” sono sottoposte alle disposizioni sui contratti a tempo determinato come stabilite nel “Jobs Act” (decreto legge 81/2015). Pertanto, le “start-up innovative” possono assumere personale con contratto a tempo determinato per un massimo di 36 mesi. Tuttavia, in deroga alle disposizioni del Jobs Act, le “start-up innovative” possono assumere personale con contratti a tempo determinato di qualsiasi durata, anche molto breve, che può essere rinnovato più volte. Dopo i 36 mesi, il contratto può essere rinnovato una sola volta, per un massimo di 12 mesi, per una durata complessiva dunque di 48 mesi. Trascorso questo periodo di 4 anni, il contratto a tempo determinato viene automaticamente convertito in un contratto a tempo indeterminato.  Gli stipendi dovuti ai lavoratori impiegati in “start-up innovative” possono avere una componente variabile legata ad obiettivi e a parametri di produzione in base ad accordi fra le parti (come la produttività del dipendente o la redditività della società ecc.), incluse le “stock option” e i programmi “work-for-equity” (i ricavi derivanti da questi strumenti finanziari – che possono essere utilizzati per pagare anche i lavoratori nelle “PMI innovative” – sono deducibili dalle tasse sia a fini fiscali che contributivi e sono soggetti solo a tassazione sulle plusvalenze);
  • Incentivi fiscali per investire nelle “start-up innovative”: (per le “PMI innovative”, tali incentivi entreranno in vigore dopo l’attuazione di apposito decreto interministeriale, in conformità con la normativa UE in materia di aiuti di Stato): Questa agevolazione prevede per le persone fisiche una detrazione IRPEF pari a 30 % dell’importo investito, fino ad un importo massimo di € 1 milione; per le persone giuridiche il beneficio consiste in una deduzione dall’imponibile IRAP pari al 30% dell’importo investito, fino ad un massimo di € 1,8 milioni. Tali sovvenzioni si applicano sia in caso di investimenti diretti in “start-up innovative” sia in caso di investimenti indiretti tramite altre società, come gli OICR, che investono prevalentemente in “start-up innovative”. Queste misure sono condizionate al mantenimento della partecipazione nella “start-up innovativa” per un minimo di 3 anni;
  • Equity crowdfunding: Le “start-up innovative”, le “PMI innovative” e anche gli OICR e altre società che investono prevalentemente in “start-up innovative” e “PMI innovative” possono raccogliere capitali attraverso portali online Inoltre, la legge di bilancio del 2017 ha avviato il processo per estendere l’applicabilità di questo strumento a tutte le PMI italiane;
  • Accesso diretto, semplificato e gratuito per “start-up innovative” e “PMI innovative” al Fondo di garanzia per Piccole e Medie Imprese: Un fondo statale che facilita l’accesso al credito tramite garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino all’80% dei prestiti bancari concessi alle “start-up innovative” e alle “PMI innovative”, fino ad un massimo di 2,5 milioni di Euro, ed è fornito attraverso una procedura semplificata;
  • Fail Fast: Le “start-up innovative” sono esentate dalla procedura standard di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa in caso di una crisi di sovraindebitamento. Di conseguenza, i tempi di liquidazione giudiziale vengono ridotti e gli oneri amministrativi e la stigmatizzazione sociale diminuiscono drasticamente;
  • Conversione in “PMI innovative”: Le “start-up innovative” di successo, diventate aziende “mature” con una notevole esperienza e valore di produzione, le cui attività sono ancora caratterizzate da una componente significativa di innovazione tecnologica, possono transitare nello status di “PMI innovative”. Inoltre, l’Investment Compact ha esteso molte delle agevolazioni conferite alle “start-up innovative” ad una più ampia gamma di società caratterizzate da una spiccata propensione all’innovazione.

Risulta oppurtuno notare che mentre per le “start-up innovative” il legislatore ha stabilito di limitare le agevolazioni ad un massimo di 5 anni dalla data di costituzione della società, per le “PMI innovative”, purché siano soddisfatti i requisiti legali, gli strumenti di sostegno non sono soggetti ad un limite temporale

Ulteriori agevolazioni

Oltre agli strumenti facenti parte del pacchetto normativo originale (“Decreto Crescita 2.0”), il Ministero dello Sviluppo Economico si è impegnato in ulteriori misure per sostenere l’ecosistema dell’innovazione. Tra queste iniziative, meritano di essere menzionate: Smart&Start Italia (uno schema di finanziamento agevolato per “start-up innovative” con sede in Italia), Italia Startup Visa (una nuova procedura accelerata per l’emissione di visti di lavoro autonomo per cittadini non-UE che intendono istituire una “start up innovativa” in Italia) e Italia Startup Hub (una procedura accelerata che estende il programma Visa Startup Italia a cittadini non-UE già in possesso di regolare permesso di soggiorno che intendono soggiornare in Italia oltre la data di scadenza per avviare una “start-up innovativa”).

Infine, due importanti misure applicabili a tutte le imprese italiane sono di particolare interesse per le “start-up innovative” e le “PMI innovative”:

  • Credito d’imposta per la Ricerca e lo Sviluppo: Dal periodo di imposta 2017 fino al 2020, il credito è pari al 50% dei costi annuali incrementali per le attività di R&S, sia intra muros che per le spese extra muros. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un massimo annuale di € 20 milioni per ciascun periodo di imposta. La base della misura è calcolata rispetto alla media dei costi sostenuti nei 3 periodi fiscali precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, purché in ciascuno dei periodi fiscali i costi per R&S siano stati pari o superiori a € 30.000;
  • Patent Box: Consiste in sgravi fiscali sui redditi derivanti dall’uso della proprietà intellettuale. Il Patent Box concede alle società un’opzione per escludere dall’imposizione il 50% dei redditi derivanti dallo sfruttamento commerciale di beni immateriali (opere dell’ingegno, brevetti, marchi d’impresa, marchi commerciali).

Conclusione

Dopo l’introduzione delle “start-up innovative” e delle “PMI innovative” all’interno del panorama giuridico italiano, in largo anticipo sui tempi rispetto ad altri Paesi europei, tali realtà hanno dimostrato di essere una leva strategica per lo sviluppo dell’economia del Paese.

Infatti, l’alto tasso di innovazione insito nel DNA di queste nuove forme societarie, può giocare un ruolo fondamentale per rilanciare la crescita e l’occupazione, soprattutto giovanile, dell’Italia.

KWM Italy vuole dunque fornire il proprio contributo in questo entusiasmante settore con l’obiettivo di aiutare le strat-up e le PMI a sviluppare efficacemente o meglio strutturare le loro idee e il loro business.