Possibilità per l’equity crowdfunding in Italia

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L’equity based crowdfunding è generalmente inteso come un sistema che consente la raccolta di capitale finanziario, di solito attraverso Internet, offrendo in cambio partecipazioni nella società finanziata, generalmente una startup o una piccola media impresa.

In Italia, fin dal 2012, esiste una normativa organica ad hoc (D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, c.d. “Decreto Crescita 2”) per la regolamentazione del fenomeno dell’equity crowdfunding. La normativa, inizialmente, consentiva il ricorso al finanziamento tramite crowdfunding solo alle imprese con la qualifica di start up innovative. Successivi interventi normativi hanno consentito l’accesso al crowdfunding anche alle imprese sociali ma, soprattutto, a tutte le PMI (non solo a quelle innovative). Hanno introdotto anche la possibilità per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e per le società che investono prevalentemente in start-up/PMI innovative di collocare online i propri capitali tramite i portali di equity crowdfunding.

La normativa, pur presentando alcuni elementi di rigidità, è stata oggetto di notevole evoluzione per adattarsi alle richieste del relativo mercato.

È interessante notare che la raccolta di capitale finanziario attraverso internet ha moltissime analogie con gli Initial Coin Offerings (ICO). Gli ICO hanno avuto negli scorsi mesi, a livello globale, un successo mediatico clamoroso pur incontrando diverse sfortune dal punto di vista regolamentare. Infatti in alcune giurisdizioni questa forma di raccolta di capitali è stata addirittura vietata (per esempio in Cina e Corea del Sud).

L’Initial Coin Offering (ICO) è una forma di raccolta fondi tramite la quale un soggetto colloca sul mercato una sua criptovaluta futura (coin o token) in cambio di una criptovaluta già circolante (come il Bitcoin) per finanziare il proprio progetto, proposto al pubblico solitamente in un white paper. Chi acquista la criptovaluta confida che il business sottostante abbia successo e che la moneta si apprezzi al fine di conseguire un profitto al momento della vendita di tale moneta sul mercato. Gli ICO nel tempo si sono divisi anche a seconda del fatto che il finanziamento porti in cambio un equity token (con partecipazione alla società emittente) o un utility token (moneta con funzioni secondarie che solitamente consente di ottenere dei vantaggi sulla stessa piattaforma finanziata).

Considerato l’analogo obiettivo di ICO e equity crowfunding – entrambi sistemi di raccolta di capitale di rischio per start up e piccole imprese al di fuori dei mercati regolamentati – e data la totale mancanza in Italia, alla data attuale, di una disciplina volta a regolare le ICO, ci siamo chiesti se la legge italiana sul crowfunding, qui di seguito brevemente descritta, potrebbe essere uno strumento potenzialmente utile per fornire un quadro normativo entro il quale ricondurre gli ICO.

Normativa italiana sul crowdfunding

Portali di equity crowdfunding

Il “portale” è la piattaforma online che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte degli offerenti. Il portale si concretizza in un sito web che assolve al ruolo di mediatore tra la società emittente e il finanziatore. L’offerta al pubblico degli strumenti finanziari può essere effettuata esclusivamente attraverso uno o più portali registrati e regolamentati.

Il gestore del portale assicura che, per ciascuna campagna di raccolta, l’importo necessario al perfezionamento degli ordini sia disponibile nel conto vincolato destinato all’offerente acceso presso le banche e le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini.

Secondary trading

La sottoscrizione e la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale della società emittente può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di servizi di investimento che effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta tramite portale.

Disciplina societaria

Le operazioni di crowdfunding vengono effettuate mediante pubblicazione di specifiche offerte sul sito del portale, la “vetrina online” attraverso la quale l’emittente offre agli investitori “strumenti di capitale di rischio”, i.e. azioni o quote fornite di diritti particolari.

Il finanziamento avviene a fronte dell’assegnazione agli investitori di quote o azioni fornite di diritti particolari che rendano “desiderabile” l’investimento. La prassi è quella di approvare un aumento di capitale con l’esclusione del diritto di opzione per i soci esistenti.

Cross border crowdfunding

La normativa italiana sul crowdfunding si applica solo alle società residenti in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.

La Commissione Europea ha intenzione di presentare, entro i primi mesi del 2018, una proposta per regolamentare il crowdfunding. A tal fine è stata aperta una consultazione pubblica che verte principalmente su due temi:

  1. il cross-border crowdfunding, che consiste nello svolgimento di attività di crowdfunding al di fuori dei confini della propria nazione di appartenenza, senza chiedere una specifica autorizzazione in ciascun paese europeo; e
  2. la realizzazione di un efficace quadro comune in materia di gestione del rischio per gli investimenti nelle campagne di crowdfunding.

La normativa italiana sull’equity crowdfunding, in ogni caso, non limita l’accesso ai portali italiani a società straniere. Il requisito del possesso di un codice fiscale italiano, precedentemente previsto per la registrazione su un portale di equity crowdfunding, a seguito di un recentissimo intervento normativo è venuto meno per i soggetti non residenti in Italia, rendendo quindi più agevole l’accesso a tali operatori al mercato italiano.

Conclusioni

La normativa italiana sul crowdfunding potrebbe essere una piattaforma utile per creare delle forme di ICO regolamentate. Il vero nodo della questione è quello della gestione delle criptovalute, inclusa la possibilità di creare conti vincolati nei quali vengono tracciati gli scambi di criptovaluta collegandosi alla piattaforma blockchain. Questo avrebbe il beneficio aggiuntivo di facilitare il dialogo tra le banche e le piattaforme blockchain aiutando la realtà italiana ad un passaggio accelerato nell’offerta Fintech. Le problematiche fiscali e regolatorie legate allo scambio di criptovalute devono chiaramente essere valutate.

Autori:

cropped-foto-stefania-sito-web-3.jpg Stefania Lucchetti  foto pietroPietro Boccaccini e foto AlessandroAlessandro Morleo

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