La situazione di emergenza generale che ha colpito l’Italia e tutto il mondo in seguito al manifestarsi e al diffondersi dell’ormai noto Covid 19 ha inevitabilmente generato un diffuso mancato rispetto delle scadenze e dei pagamenti.
Il crollo del fatturato e la crisi della liquidita’ – c.d. liquidity crunch – ha in parte giustificato il ritardo e/o la sospensione di pagamenti dovuti su larga scala (imprese, dipendenti, privati etc).
Ci si chiede se l’eccezionale situazione economica giuridica venutasi a creare possa legittimare quelli che sono di fatto inadempimenti contrattuali tenuto conto delle norme codicistiche vigenti e delle nuove misure autoritative per il contenimento dell’epidemia.
L’art. 1218 c.c prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Per essere esente da responsabilità il soggetto inadempiente deve, pertanto, dimostrare che la causa che ha reso impossibile la prestazione non sia a lui soggettivamente imputabile e di essere un debitore diligente ex art. 1176 c.c.; cio’ significa che se la prestazione è divenuta oggettivamente impossibile egli non risponde dell’inadempimento.
Ma puo’ verificarsi anche il caso che l’impossibilità sia solo temporanea; in tal caso, ai sensi dell’articolo 1256 c.c., il debitore non risponde del ritardo, a meno che l’impossibilità della prestazione perduri fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non possa essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione o il creditore non abbia più interesse a conseguirla: in tale ultimo caso, l’obbligazione si estingue.
Può altresì accadere che la prestazione sia diventata eccessivamente onerosa a causa dei provvedimenti governativi e che l’eccessiva onerosità sopravvenuta alla conclusione del contratto ne alteri l’equilibrio.
Tali fattispecie dovranno essere inevitabilmente valutate alla luce della norma speciale contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, il quale prevede che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 Codice Civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Detta disposizione potrebbe considerare legittimo il comportamento dal debitore che abbia ritardato o non abbia eseguito la propria obbligazione qualora l’inadempimento sia diretta conseguenza delle misure autoritative per il contenimento dell’epidemia (c.d. factum principis).
Affinché il factum principis possa essere considerato tale, è necessario che la normativa d’urgenza sia connotata dai tratti dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che il debitore non si sarebbe in alcun modo potuto avvedere dell’imminente emanazione di simili provvedimenti.
Il debitore dovrà comunque fornire la prova di aver esaurito tutte le possibilità di adempiere secondo l’ordinaria diligenza, ma tale onere viene valutato con minore severità qualora si dimostri che l’inadempimento è maturato nel contesto dell’emergenza e per necessità del rispetto delle norme di contenimento.
Tra la misura di contenimento e l’impossibilità ad eseguire l’obbligazione dovrà comunque sussistere un nesso di causalità e, quindi, rimarrebbero esclusi tutti i casi in cui l’impossibilità sia derivata dalla crisi pandemica in sé.
Ciò significa che qualora si verifichino omessi o ritardati adempimenti, il giudice ai sensi dell’articolo 1218 Codice Civile dovrà verificare, in ogni singolo caso, se la pandemia o i provvedimenti governativi conseguenti abbiano nella fattispecie realmente determinato un’impossibilità sopravvenuta o una eccessiva onerosità nella prestazione.
La norma speciale sopra citata, infatti, non fa che rafforzare le disposizioni generali di cui al nostro ordinamento codicistico.
Si lascia all’autorità giudiziaria il delicato compito di applicare al caso concreto le norme dettate in materia di obbligazioni e contratti, tenuto conto della situazione straordinaria ed imprevedibile che si è venuta a creare, dei principio di buona fede e solidarietà sociale e del difficile bilanciamento di interessi pubblici e privati sanzionando al contempo tutti quei comportamenti volti ad ottenere un ingiusto profitto.

Avv. Francesca Tanzi – Counsel per Lawcrossborder
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